Ultima modifica: 9 Febbraio 2015

Consiglio di Istituto

L’unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio di Istituto che viene eletto allo scopo di elaborare e adottare gli indirizzi generali con i compiti e le funzioni definiti dall’art.10 del D. Lgs. 16/04/1994 n.297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/1999, come modificato dal DPR 156/199 e 105/2001 e per la parte contabile dal D.I. 44/2001.

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni scolastici e nelle scuole superiori con popolazione superiore ai 500 alunni è costituito da:

Dirigente Scolastico (membro di diritto)

n. 8 rappresentanti del personale docente

n. 2 rappresentanti del personale a.t.a.

n. 4 rappresentanti dei genitori

n. 4 rappresentanti degli studenti (eletti annualmente)

Il Consiglio è presieduto da uno dei membri, eletto tra la componente genitori. Il Consiglio elegge inoltre i membri della Giunta Esecutiva (1 docente, 1 genitore, 1 personale ata ed 1 studente).

La partecipazione al Consiglio di Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione e non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili.

Componenti Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva

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