Consiglio di Istituto
L’unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio di Istituto che viene eletto allo scopo di elaborare e adottare gli indirizzi generali con i compiti e le funzioni definiti dall’art.10 del D. Lgs. 16/04/1994 n.297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/1999, come modificato dal DPR 156/199 e 105/2001 e per la parte contabile dal D.I. 44/2001.
Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni scolastici e nelle scuole superiori con popolazione superiore ai 500 alunni è costituito da:
Dirigente Scolastico (membro di diritto)
n. 8 rappresentanti del personale docente
n. 2 rappresentanti del personale a.t.a.
n. 4 rappresentanti dei genitori
n. 4 rappresentanti degli studenti (eletti annualmente)
Il Consiglio è presieduto da uno dei membri, eletto tra la componente genitori. Il Consiglio elegge inoltre i membri della Giunta Esecutiva (1 docente, 1 genitore, 1 personale ata ed 1 studente).
La partecipazione al Consiglio di Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione e non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili.



















